Normative

Whistleblowing: in consultazione la modifica ai regolamenti Consob intermediari e mercati

By 10 Novembre 2017 No Comments

Lo scorso 9 novembre 2017, è stato pubblicato sul sito ufficiale della Consob un documento per la consultazione avente ad oggetto le modifiche ai Regolamenti n. 16190 del 29 ottobre 2007 (intermediari), n. 16191 del 29 ottobre 2007 (mercati) e n. 18592 del 26 giugno 2013 (raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line), in attuazione dell’art. 4-undecies, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).

A tal riguardo si evidenzia che il citato art. 4-undecies è stato recentemente inserito nel Testo Unico Finanziario (TUF) in seguito al recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II), attraverso l’adozione del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, con l’obiettivo di stabilire una disciplina unitaria dei sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore del mercato finanziario utile a prevenire o a far emergere illeciti o irregolarità all’interno delle organizzazioni aziendali e, più in generale, a favorire la diffusione di una cultura della legalità e della trasparenza.

La disposizione del suddetto articolo 4-undecies si caratterizza per un ampio ambito di applicazione soggettivo, che ricomprende i soggetti destinatari delle discipline contenute rispettivamente nella Parte II del TUF (Sim, banche, società di gestione di OICVM, Sicav, depositari di OICVM, società di consulenza, gestori di portali di equity crowdfunding, imprese di assicurazione) e nella Parte III del TUF (gestori di mercati regolamentati, fornitori di servizi di comunicazione dati, depositari centrali, controparti centrali). Tali soggetti sono tenuti a predisporre sistemi interni per la segnalazione delle violazioni per tutte le attività regolamentate da essi svolte.

Il richiamato documento per la consultazione è una conseguenza dell’attuazione del comma 4 dell’art. 4-undecies del TUF il quale attribuisce alla Banca d’Italia e alla Consob il potere di emanare, “secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del medesimo articolo, avuto riguardo all’esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari”.

Tale consultazione è finalizzata nello specifico a definire l’esercizio della competenza regolamentare della Consob in materia di whistleblowing con particolare riguardo a i seguenti soggetti giuridici:

  • società di consulenza finanziaria (art. 31, comma 6-bis);
  • gestori del mercato [art. 64, comma 4, lett. c)];
  • fornitori di servizi di comunicazione dati [art. 79-ter.1, comma 2, lett. c)];
  • gestori di portali di equity crowdfunding (art. 50-quinquies, comma 6-bis) diversi dai gestori cosiddetti di diritto.

La presente consultazione termina il 24 novembre 2017, pertanto le parti interessate possono inviare le proprie osservazioni entro la predetta data ai seguenti riferimenti:

  • on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno;
  • oppure al seguente indirizzo: CONSOB – Divisione Strategie Regolamentari – Via G. B. Martini, n. 3   00198 – ROMA.

Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione allegata.

Consob – consultazione whistleblowing

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