Normative

MiFID II: il nuovo schema di D.lgs prevede una specifica norma sul whistleblowing

By 18 Maggio 2017 No Comments

In base alle disposizioni contenute nella nuova Legge di delegazione europea 2016, il Governo sarà tenuto ad adottare a stretto giro un decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1034 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFid II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Tra le disposizioni previste nel nuovo D.lgs si evidenzia l’introduzione nel Testo Unico Finanziario (TUF) dell’art. 4-undecies il quale richiede agli intermediari (Parte II TUF) , ai soggetti di cui alla Parte III del TUF (tra cui sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici, controparti centrali, ecc…) e alle imprese di assicurazione di dotarsi di procedure specifiche per la segnalazione di violazioni dell’attività svolta (c.d. whistleblowing).

Gli articoli relativi al whistleblowing

Di seguito si riporta una bozza provvisoria degli articoli relativi al whistleblowing contenuti nello schema di D.lgs ad oggi in discussione, in attesa dell’approvazione del testo definitivo da parte del Governo:

Dopo l’articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

ART. 4-undecies

 (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

 

1. I soggetti di cui alle parti II e III e le imprese di assicurazione adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;

b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.

3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. .

4. La Banca d’Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all’esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate dall’IVASS, sentita la Consob.

ART. 4-duodecies

(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

1. Le Autorità di cui all’articolo 4, comma 1:

a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto legislativo, nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;

b) tengono conto dei criteri previsti all’articolo 4-undecies, comma 2 3, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;

d) prevedono, mediante protocollo d’intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l’applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni..

 

    Richiesta Informazioni

    Richiedi maggiori informazioni sul nostro software per la segnalazione degli illeciti, dedicato ad aziende e PA, oppure sui nostri servizi o sul tema del whistleblowing attraverso il form sottostante.
    Un nostro referente ti contatterà al più presto. In alternativa, contattaci al seguente numero: 02.72422.210

    Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679Privacy Policy*

    Dall'esperienza di Unione Fiduciaria,
    un'analisi multidisciplinare
    degli aspetti civili e penali
    del Whistleblowing

    Scopri di più