Whistleblowing

MiFID II: il nuovo D.lgs conferma l’obbligo di dotarsi di sistemi di whistleblowing

Lo scorso 25 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017 che recepisce la Direttiva (UE) 2016/1034 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFid II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Le disposizioni contenute nel Decreto legislativo in oggetto introducono sostanziali novità nell’ambito dei mercati degli strumenti finanziari e prevedono diverse modifiche al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanziario, di seguito anche solo TUF).

Tra le novità individuate con l’analisi del D.lgs in questione si evidenzia l’introduzione nella Parte I del TUF, dopo l’art. 4-decies, dei nuovi artt. 4-undecies e 4-duodecies i quali richiedono agli intermediari di cui alla Parte II del TUF, ai soggetti di cui alla Parte III del TUF (tra cui sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici, controparti centrali e altri) nonchè alle imprese di assicurazione, di dotarsi di procedure specifiche per la segnalazione di violazioni dell’attività svolta (c.d. whistleblowing), dettando altresì le procedure che i predetti soggetti sono tenuti a seguire al fine di effettuare segnalazioni all’Autorità di Vigilanza.

Le procedure di cui al citato art. 4-undecies riguardano la segnalazioni di violazioni del regolamento n. 596/2014 che disciplina gli abusi di mercato le quali devono essere idonee a garantire:

L’articolo 4-undecies stabilisce inoltre che l’eventuale segnalazione effettuata nell’ambito della procedura sopra descritta non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, escludendo i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione nonché i casi di responsabilità per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile il quale prevede quanto segue: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La Banca d’Italia e la Consob sono tenute ad emanare, ciascuna per le proprie competenze, i regolamenti volti all’attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo. Anche l’IVASS dovrà elaborare, sentita la Consob, le rispettive disposizioni attuative al fine di regolamentare l’osservanza dei novellati articoli da parte delle imprese di assicurazione.

Le norme sul whistleblowing si sono moltiplicate nel tempo, soprattutto su input del legislatore europeo, fino a registrare una notevole estensione della disciplina ad una pluralità di soggetti rimarcando la crescente volontà del legislatore di coinvolgere in modo progressivo un numero sempre più ampio di organizzazioni nell’implementazione di sistemi interni volti alla promozione di valori etici e di legalità.

Il trasversale inserimento nei sistemi organizzativi degli enti dello strumento del whistleblowing è dimostrato, tra l’altro, dall’introduzione di tale disciplina in almeno due importanti provvedimenti legislativi indirizzati al settore privato:

La possibilità, per i membri di un’organizzazione, di poter segnalare violazioni mediante un canale anonimo e protetto, può consentire agli enti di acquisire nuove informazioni e di provvedere a fermare in tempo eventuali violazioni nonchè di individuare ed irrogare le relative sanzioni. Tuttavia la segnalazione di dette infrazioni possono essere allo stesso tempo scoraggiate dal timore di ritorsioni, discriminazioni o divulgazione dei dati personali, per tale ragione sono state ritenute necessarie disposizioni adeguate in materia di segnalazioni e di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti segnalanti da una parte e dei soggetti accusati dall’altra.

 

MiFID II – Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129

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