Tra le responsabilità penali del whistleblower, emerge il focus su contenuti e modalità di segnalazione: l’approfondimento dal Whistleblowing Forum di Milano.

 

In occasione dello scorso Whistleblowing Forum, le responsabilità penali del whistleblower sono state l’argomento principale dell’intervento degli gli Avv. Fabio Cagnola e Riccardo Lucev, dello Studio Legale Cagnola & Associati.
Ricordiamo che la legge 179/2017 si compone di tre articoli:

  • Art. 1: il whistleblowing nel settore pubblico, nuovo art. 54-bis d.lgs.
    165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
  • Art. 2: il whistleblowing nel settore privato, nuovi commi all’interno dell’art.
    6 d.lgs. 231/2001 (Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato)
  • Art. 3: Disposizioni comuni
    (Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale)

 

Quali sono le possibili responsabilità penali del whistleblower?

Una responsabilità penale può discendere innanzitutto dal contenuto della segnalazione, qualora si presenti il reato di calunnia o diffamazione. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo, va effettuata un’ulteriore specifica, considerando se il fatto riportato sia vero oppure falso.
Se il whistleblower riporta un fatto vero, l’art. 596 c.p. vieta la c.d. exceptio veritatis, ossia la difesa da un’accusa di diffamazione che sia basata sul sostenere che il fatto riferito è vero. Tuttavia la giurisprudenza interpreta restrittivamente questo divieto e deve ritenersi ammessa la prova liberatoria sulla verità del fatto ogniqualvolta l’autore della presunta diffamazione abbia agito nell’esercizio di un diritto. In caso di un fatto falso, si impone la distinzione secondo cui il whistleblower stia agendo in buona oppure in malafede.

 

Ci sono delle responsabilità penali relative alle modalità di segnalazione?

Con riferimento alle modalità della segnalazione si pone la questione relativa alla segnalazione effettuata all’infuori dei presupposti di legge. La rivelazione di segreti è scriminata solo alle condizioni poste dalla legge 179/2017. Si avrà invece responsabilità penale per violazione del segreto ove la segnalazione avvenga all’infuori di tali presupposti e, quindi, ad esempio:

  • oltre i limiti di cui all’art. 6 d.lgs. 231/2001 (es. segnalando condotte che non costituiscono reati presupposto 231);
  • con modalità “eccedenti” e in particolare comunicando all’infuori del canale riservato dedicato al whistleblowing;
  • in uno dei casi di esclusione soggettiva (es. in presenza di un rapporto di consulenza o assistenza legale tra il whistleblower e l’ente).

In sintesi, in caso di effettuazione della segnalazione, con riferimento ai contenuti della stessa dovrebbe configurarsi una responsabilità penale del whistleblower in caso di calunnia o di diffamazione commessa segnalando con dolo (mala fede) un fatto falso; con riferimento alle modalità, si configureranno responsabilità penali ogniqualvolta il whistleblower ponga in essere attività illecite al fine di raccogliere gli elementi da inserire nella segnalazione, ovvero riveli segreti con modalità tali da non rendere operativa la scriminante.

 

Quale potrebbe essere lo svolgimento tipico della partecipazione del whistleblower ad un processo penale?

Si possono identificare diverse fasi:

  • Fase 1 – precedente all’iscrizione del procedimento.
    Il whistleblower effettua la segnalazione al Responsabile WB interno e il Responsabile notizia l’O.d.V. che presenta una denuncia di reato alla Procura.
  • Fase 2 – si apre il procedimento penale.
    Durante le indagini preliminari il PM può volere raccogliere elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella segnalazione. Questi può convocare il whistleblower a sommarie informazioni ex art. 362 c.p.p.; lo stesso possono fare la Polizia Giudiziaria (art. 351 c.p.p.) e il difensore dell’indagato in sede di investigazioni difensive (art. 391-bis c.p.p.).
  • Fase 3 – il procedimento transita alla fase dibattimentale.
    Tutte le prove raccolte in indagini preliminari devono consolidarsi in una prova orale da formarsi davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti. Il whistleblower viene quindi chiamato a testimoniare in udienza.

 

Gli atti del Whistleblowing Forum sono disponibili per la consultazione su questo sito.

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