L’Italia recepisce la Direttiva Europea sul Whistleblowing (D.Lgs. 23 marzo 2023, N° 24)
Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, vediamo di seguito le principali novità.
Le violazioni
Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in condotte che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato o gli interessi finanziari dell’Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno; tali comportamenti possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, violazioni dei Modelli 231
I soggetti obbligati
L’obbligo di implementare canali di segnalazione, adottare procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni e garantire le misure di tutela si applica agli enti privati (incluse le società) che:
- Nell’ultimo anno, hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dal settore di appartenenza;
- Hanno adottato un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (“Modelli 231”), a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati e dal settore di appartenenza;
- Rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea – elencati nell’allegato al Decreto – in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati.
Si precisa che i gruppi le cui imprese hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
L’obbligo di implementare i canali di segnalazione scatta:
- Dal 15 luglio 2023 per gli enti privati con 250 o più dipendenti;
- Dal 17 dicembre 2023 per i soggetti privati con 50 o più dipendenti.
I canali di segnalazione
Le aziende interessate dovranno predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza per colui che effettua la segnalazione, per il soggetto coinvolto e per chiunque sia menzionato all’interno della segnalazione stessa.
Nel dettaglio i canali di segnalazione consentiti:
- Canali di segnalazione interna, implementati dagli enti del settore privato o dalle amministrazioni pubbliche;
- Canale di segnalazione esterna, attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Divulgazioni pubbliche, tramite i mass media.
Misure di protezione
Il Decreto amplia in modo significativo il novero dei soggetti tutelati in caso di segnalazione comprendendo, oltre ai dipendenti: lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, candidati, lavoratori in prova, ex dipendenti, facilitatori, parenti o colleghi di lavoro del segnalante, enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Chi, alle condizioni previste dal Decreto, effettua la segnalazione:
- È protetto dal divieto di ritorsioni, anche indirette, nei suoi confronti (tra cui, licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali, ecc.);
- Beneficia di misure di sostegno fornite da enti del Terzo settore (ovvero, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato).