Il 9 dicembre 2022, il Governo ha approvato, in fase preliminare, il decreto legislativo volto alla ricezione delle Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di protezione dei whistleblowers.
Sono state contestualmente rese disponibili anche lo schema di Decreto legislativo e la Relazione illustrativa
La Direttiva del 23 ottobre 2019, ha lo scopo di disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”, senza fare distinzioni tra il settore pubblico e il settore privato.
Con il recepimento del testo negli ordinamenti degli Stati membri, in particolare, si introduce l’obbligo di adottare un sistema di segnalazione interno in tutte le aziende operanti nell’Unione Europea che impieghino più di 250 dipendenti (inizialmente, poi con più di 50). Non solo, la Direttiva prevede anche un allargamento della definizione di segnalante, garantendo la possibilità di denunciare sospetti di atti illeciti non solo per i diretti collaboratori, ma anche per clienti, fornitori, partner commerciali, e altri stakeholder esterni.
La Direttiva prevede l’obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, inoltre è previsto il divieto di ritorsione e delle misure di sostegno che possono essere informazioni e consulenze a titolo gratuito per il segnalante.
Nel contesto italiano, relativamente al settore pubblico, la normativa è per la maggior parte in linea con la normativa europea, nel settore privato, la tutela del whistleblower è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale.