Il DDL Whistleblowing è stato approvato in II Lettura dal Senato, con 142 voti favorevoli e alcune proposte emendative: al via la trasmissione alla Camera
L’Aula del Senato ha finalmente concluso, nelle sedute del 17 e 18 ottobre, l’esame del disegno di legge sul Whistleblowing (AS 2208), approvando il provvedimento in II lettura con 142 voti favorevoli, 63 contrari e 32 astenuti. A quasi un anno di distanza dall’approvazione in I lettura (21 gennaio 2016), il disegno di legge tornerà dunque alla Camera per l’approvazione definitiva che dovrebbe avvenire prima della scadenza della legislatura. Il DDL whistleblowing, titolato “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, prevede rilevanti modifiche al Decreto 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti e introduce specifiche disposizioni in caso di eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione da questo previsti.
Le novità di maggior rilievo riguarderanno il rafforzamento di misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere riservato il flusso informativo in ogni contesto successivo alla segnalazione, nonché l’utilizzo di canali alternativi e sicuri, anche informatici, per effettuare la segnalazione. È inoltre nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower (ovvero del soggetto segnalante) che non potrà altresì essere trasferito o demansionato per motivi conseguenti la segnalazione, purchè la sua denuncia sia effettuata in buona fede.
Se confermata, sarebbe infine di primario interesse la disposizione che inverte l’onere della prova a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare “in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione”, che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.