In conformità alla direttiva sugli OICVM, ESMA fornisce agli operatori del mercato la possibilità di presentare report confidenziali relativi a una violazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva sugli OICVM.
Nell’ambito della propria attività l’ESMA può utilizzare informazioni di cui viene a conoscenza tramite segnalatori (whistleblowers) al fine di svolgere le proprie attività di vigilanza nell’ambito del regolamento CRA e dell’EMIR.
L’Autorità europea si impegna a valutare ed utilizzare eventuali report provenienti dalle seguenti categorie di whistleblowers.
Nel caso di OICVM:
- una persona fisica, impiegato (o ex dipendente) di una società di investimento, di una società di gestione e di un depositario che denuncia, in forma personale e in buona fede, le infrazioni commesse dai suddetti soggetti delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva OICVM;
- qualsiasi altra persona fisica che denuncia, in qualità personale e in buona fede, le presunte violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva OICVM.
Nel caso dei CRA e dei repository commerciali:
- una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono insieme, impiegato (o già impiegato) da un soggetto vigilato che, agendo in qualità personale e in buona fede, fornisce informazioni all’ESMA atte a rilevare prove di una possibile violazione del regolamento CRA e del titolo VI dell’EMIR.