Normative

Antiriciclaggio: il CdM ha approvato il Decreto di recepimento della Quarta Direttiva, confermato l’articolo sul whistleblowing

By 26 Maggio 2017 No Comments

Lo scorso 24 Maggio 2017 il Consiglio dei Ministri n. 31 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legilsativo che recepisce la direttiva UE 2015/849 (c.d. Quarta Direttiva).

Il decreto legislativo ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri dell’Unione europea l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

Le novità introdotte dal nuovo decreto

Il comunicato stampa diramato dal Governo riporta in sintesi le più rilevanti novità introdotte con il nuovo Decreto in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche. Tra queste si evidenziano le seguenti:

  • rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo;
  • rimodulazione del sistema sanzionatorio;
  • variazione delle modalità di segnalazione delle operazioni sospette;
  • istituzione di un apposito Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust:
  • sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).

Le norme sul whistleblowing si sono successivamente moltiplicate, soprattutto su input del legislatore europeo, fino a registrare una notevole estensione della disciplina ad una pluralità di soggetti intervenuta con l’introduzione del novellato Decreto legislativo di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE) tra le cui disposizioni si evidenzia, per la prima volta nell’ambito della legislazione antiriciclaggio, la previsione di sistemi di whistleblowing (Capo VIII “Segnalazione di violazioni”, Articolo 48 “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” del richiamato Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/849/UE) che impone ai soggetti obbligati (tra gli altri: iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati) di adottare procedure idonee per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile (di seguito indicati anche solo come “segnalante”), di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tutela di riservatezza e anonimato

I soggetti obbligati a dotarsi dei predetti sistemi interni sono tenuti ad osservare talune altre disposizioni specifiche dettate dalla normativa con riguardo alle procedure da adottare per la segnalazione. Tali procedure devono garantire tra l’altro:

  • la tutela della riservatezza dei soggetti che decidono di segnalare illeciti;
  • la tutela dei soggetti segnalati presunti autori della violazione;
  • la tutela del soggetto segnalante da condotte ritorsive conseguenti la segnalazione;
  • lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

I diritti dei whistleblowers

Il citato art. 48 ha previsto inoltre, al comma 4, che non sono applicabili all’identità del soggetto segnalante le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, secondo il quale “l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati”.

Il richiamato comma 4 prevede infine che l’identità del segnalante può essere rivelata soltanto con il suo consenso o quando la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato.

Alla luce delle disposizioni introdotte dall’art. 48, sembra imprescindibile per i soggetti interessati, dotarsi di strumenti idonei alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing che risultino adeguati alla circolazione di flussi informativi anonimi e riservati.

Il nuovo Decreto di recepimento della Quarta Direttiva antiriciclaggio sarà pubblicato a breve nella Gazzetta Ufficiale.

Cdm 24-05-2017

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