Normative

Market Abuse e whistleblowing: Direttiva di esecuzione (UE) n. 2392 della Commissione del 17 dicembre 2015

By 18 Dicembre 2015 No Comments

La Direttiva di esecuzione (UE) n. 2392 della Commissione del 17 dicembre 2015 avente ad oggetto la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del Regolamento (UE) 596/2015 (di seguito anche MAR – Market Abuse Regulation).

Con l’emanazione della Direttiva di esecuzione (UE) n. 2392, il legislatore europeo ha dato concreta applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 32, comma 1 del MAR che disciplina le segnalazioni di violazioni alle autorità competenti nell’ambito degli abusi di mercato, stabilendone tra l’altro:

  • i dispositivi di segnalazione,
  • le modalità con cui viene dato seguito alle segnalazioni,
  • le misure volte alla tutela dei dipendenti abilitati alle segnalazioni nonché dei relativi dati personali.

L’introduzione della Direttiva in parola, che entrerà in vigore il 3 luglio 2016, mette in evidenza la crescente attenzione che il legislatore comunitario sta rivolgendo, specie nell’ultimo anno, al tema del whistleblowing mediante una progressiva e trasversale introduzione di tale disciplina nei sistemi organizzativi degli enti sia pubblici che privati, con il fine ultimo di diffondere il più possibile la cultura della legalità e contrastare fenomeni di corruzione e malaffare, considerati a ragion veduta tra le principali cause ostative ad un corretto sviluppo del mercato comunitario.

La possibilità, per i membri di un’organizzazione, di poter segnalare violazioni alle autorità competenti, può consentire l’acquisizione di nuove informazioni da parte di queste ultime ed apportare l’opportuna assistenza al fine di individuare ed irrogare sanzioni, nel caso specifico riguardo i reati di abuso di mercato. Tuttavia la segnalazione di dette infrazioni possono essere allo stesso tempo scoraggiate dal timore di ritorsioni, discriminazioni o divulgazione dei dati personali, per tale ragione si sono rese necessarie disposizioni adeguate in materia di segnalazioni e di tutela dei diritti fondamentali dei soggetti segnalanti da una parte e dei soggetti accusati dall’altra.

Le novità contenute nell’Art.6

A tal proposito, tra le novità introdotte, preme evidenziare in questa sede le disposizioni contenute all’interno dell’art. 6 della predetta Direttiva, il quale esorta gli Stati membri a creare le condizioni affinchè le autorità competenti provvedano a dotarsi di canali di comunicazione indipendenti e autonomi, che garantiscano sicurezza e riservatezza e che siano espressamente destinati al ricevimento delle segnalazioni e al relativo seguito.

I citati canali di comunicazione dedicati devono altresì consentire le segnalazioni tra l’altro mediante la modalità di “segnalazione scritta di violazione in formato elettronico”, considerato unanimemente il canale più sicuro per la gestione di detta categoria di segnalazione, anche alla luce della pregressa esperienza maturata in tal senso dagli intermediari che lo hanno utilizzato per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, cui sono stati recentemente obbligati in seguito all’entrata in vigore degli artt. 52-bis e 52-ter del TUB e 8-bis e 8-ter del TUF (disciplinanti le segnalazioni delle violazioni sia all’interno dell’organizzazione sia verso l’Autorità di Vigilanza).

Al riguardo si evidenzia che Unione Fiduciaria ha elaborato l’innovativo software “Comunica Whistleblowing”, appositamente pensato per una corretta gestione dei sistemi interni di segnalazione.

L’applicativo informatico “Comunica Whistleblowing”, già acquistato dai più importanti intermediari italiani ed esteri è ad oggi in dotazione ad oltre 100.000 dipendenti bancari in tutto il territorio nazionale, ed è dotato altresì delle caratteristiche di riservatezza e affidabilità che lo rendono pienamente conforme alle disposizioni emanate dall’Autorità.

Fonte: Commissione europea

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