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Whistleblowing – Pubblicata la Direttiva (UE) 2019/1937

By 3 Dicembre 2019 No Comments

In data 26 novembre 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, ha lo scopo di rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in ambito “whistleblowing”, stabilendo norme comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Gli aspetti di maggior rilievo della normativa riguardano:

  • L’ambito di applicazione materiale (art. 2), che stabilisce norme comuni di protezione delle persone che segnalano violazioni riguardanti i settori di cui alla lettera a) dello stesso articolo (es.: appalti pubblici, tutela dell’ambiente, salute pubblica, ecc.), gli interessi finanziari dell’Unione, ma anche materie riguardanti il mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di Stato, nonché le imposte sulle società o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale in materia di imposte sulle società.
  • L’ambito di applicazione personale, ex art. 4, che identifica quali persone segnalanti: i lavoratori (ai sensi dell’art. 45, par.1 TFUE), compresi i dipendenti pubblici; i lavoratori autonomi; gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa (compresi membri senza incarichi esecutivi, volontari e tirocinanti); le persone che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
    Tali disposizioni valgono, altresì, per informazioni di violazioni acquisite nell’ambito di rapporti di lavoro nel frattempo terminati o non ancora iniziati, nonché a soggetti quali facilitatori, terzi connessi e, infine, soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o cui sono altrimenti connesse;
  • L’articolo 5, interamente dedicato alle definizioni dei termini maggiormente rilevanti ai fini della Direttiva;
  • La differenza tra segnalazione “attraverso canali di segnalazione interni” (art. 7); la segnalazione “attraverso canali di segnalazione esterni” (art. 10) e le c.d. “divulgazioni pubbliche” (art. 15);
  • L’obbligo di creare canali di segnalazione interni per soggetti giuridici privati con oltre 50 dipendenti, tutti i soggetti del settore pubblico (compresi soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti) o comuni con più di 10.000 abitanti;
  • L’obbligo, per il soggetto ricevente, di fornire un riscontro alle persone segnalanti entro termini ragionevoli. Le norme dettano l’obbligo di rispondere e dare seguito alle segnalazioni delle persone segnalanti entro 3 mesi (con la possibilità di portare il termine a 6 mesi in circostanze specifiche).
  • La centralità dell’obbligo di riservatezza delle segnalazioni, ex art. 16, secondo il quale l’identità della persona segnalante non deve essere divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o dare seguito alle segnalazioni. Una deroga a tale principio è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell’Unione o nazionale, in contesti di indagini o procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.
    Il Capo V, sulla riservatezza, dedica ampio spazio al trattamento dei dati personali (da svolgersi conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla Direttiva (UE) 2016/680) e ai termini di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.
  • Le “Misure di protezione” dei segnalanti, cui è dedicato l’intero Capo VI (artt. da 19 a 24), al fine di tutelare a livello comunitario il c.d. “whistleblower”, all’interno del quale vengono previsti espressi divieti di atti ritorsivi nei confronti di chi segnala, nonché misure di sostegno e protezione per questi ultimi e le persone coinvolte.
  • Da ultimo, la Direttiva impone agli Stati membri di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni; attuano atti ritorsivi contro i segnalanti; inventano procedimenti vessatori; violano l’obbligo di riservatezza. Gli Stati devono prevedere, altresì, sanzioni per chi effettua scientemente segnalazioni o divulgazioni pubbliche false.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove disposizioni entro il 17 dicembre 2021. Per i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, la Direttiva concede agli Stati Membri di uniformarsi entro il termine del 17 dicembre 2023.

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