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La modifica al Regolamento ANAC sui poteri sanzionatori

By 12 Giugno 2019 No Comments

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è intervenuta di nuovo in materia di whistleblowing con una modifica che precisa i casi in cui si deve procedere all’archiviazione diretta. La variazione è stata introdotta con la delibera n. 312 del 10.04.2019 (GU n. 97 del 26 aprile 2019), che cambia l’articolo 13 del Regolamento.

Il 30 ottobre 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), l’ANAC aveva emanato il Regolamento relativo al potere sanzionatorio per la tutela dei whistlerblower. Le direttive in merito alla segnalazione di illeciti ANAC sono regolamentate dall’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

 

Segnalazione whistleblowing ANAC: quando l’archiviazione è diretta

Secondo la recente modifica alle direttive di segnalazione di illeciti whistleblower, l’ufficio ANAC procede all’archiviazione diretta nei casi di: 

  • manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
  • manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate; 
  • manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 
  • manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione; 
  • intervento dell’Autorità non più attuale; 
  • finalità palesemente emulativa; 
  • accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente; 
  • produzione di sola documentazione senza segnalazione di condotte illecite o irregolarità; 
  • mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione. 

 

Modifica ANAC: impatto sui modelli organizzativi

La modifica introduce chiari criteri di segnalazione del whistleblowing e comporterà cambiamenti anche nel processo di predisposizione e integrazione dei modelli organizzativi (vedi il nostro approfondimento a questo linkex D.Lgs. 231/2001.

I criteri da seguire in ambito pubblico potranno infatti essere applicati anche per gestire le segnalazioni di illeciti nel settore privato.

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